Art. 8.
(Sanzioni).

      1. I servizi competenti delle ASL e gli organi preposti, per quanto di rispettiva competenza, verificano l'attuazione, da parte delle strutture di cui all'articolo 1,

 

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comma 2, della presente legge e delle relative direttive emanate dalle regioni.
      2. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e delle relative direttive delle regioni, i legali rappresentanti delle ASL provvedono alla riscossione delle sanzioni pecuniarie determinate dalle regioni. A tale scopo le regioni medesime emanano apposite direttive. I legali rappresentanti delle ASL possono, altresì, fissare un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale procedono a diffidare le strutture inadempienti. In tale ultimo caso la regione competente adotta un provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da essa determinato. Nei casi più gravi e perdurando le inadempienze, la regione può disporre la revoca definitiva dell'esercizio dell'attività.